Decreto legislativo 13.04.2017, n. 62
Capo IV - Disposizioni finali
1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle località ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI.
3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano la padronanza della seconda lingua è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI sono tradotte o elaborate in lingua slovena.
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