Decreto legislativo 13.04.2017, n. 62
Capo IV - Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l'articolo 22, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018. 8
2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le seguenti: «ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo». Con effetto a partire dal 1° settembre 2018, l'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è sostituito dal seguente: «Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.».
3. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 sono disposte le seguenti abrogazioni:
a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
b) articol
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