Decreto legislativo 13.04.2017, n. 62
Capo IV - Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l'articolo 22, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018.11
2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le seguenti: «ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo». Con effetto a partire dal 1° settembre 2018, l'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è sostituito dal seguente: «Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.».
3. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 sono disposte le seguenti abrogazioni:
a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
c) articolo 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169;
d) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
4. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 sono disposte le seguenti abrogazioni:
a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12, nonché articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonché l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione.
6. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere efficacia:
a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e 4, articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.
Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia:
a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8;
b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi 5 e 6, articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.
Il D.L. 25.07.2018, n. 91, conv. con modif. da L. 21.09.2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 6, comma 3-septies) che "Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13.04.2017, n. 62, è differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3-octies) che "Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonché dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 .04.2017, n. 62, è differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019".