Decreto legislativo 13.04.2017, n. 62
Capo IV - Disposizioni finali
1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 6, comma 3, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo 12, comma 5, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, pari a euro 1.064.000 per l'anno 2017, a euro 3.545.000 per l'anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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