Decreto legislativo 13.04.2017, n. 64
Capo I - Sistema della formazione italiana nel mondo
1. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 18 comma 1, possono essere inviati lettori presso università e istituzioni scolastiche straniere, i quali collaborano alle attività di insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca nell'ambito della lingua e della cultura italiana.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può incaricare i lettori di svolgere attività di promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive a quelle di cui al comma 1, sulla base di direttive della competente rappresentanza diplomatica e in collaborazione con gli istituti italiani di cultura. Dette attività possono includere l'organizzazione di eventi culturali, la docenza in corsi di lingua e cultura italiana organizzati da istituti italiani di cultura, da rappresentanze diplomatiche o da uffici consolari, lo sviluppo dei rapporti culturali bilaterali, anche con riferimento alle borse di studio e agli scambi giovanili.
3. Il Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può collaborare con università straniere nella selezione di personale specializzato cui le stesse intendono affidare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana.
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