Decreto legislativo 13.04.2017, n. 64
Capo I - Sistema della formazione italiana nel mondo
1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità 1 .
2. L'amministrazione di appartenenza colloca fuori ruolo il personale di cui al comma 1, di concerto con il Ministero di destinazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza.
3. Il trattamento economico del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
Comma sostituito dall'art. 1, comma 975, lett. a), L. 30.12.2020, n. 178.
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