Decreto legislativo 13.04.2017, n. 64
Capo I - Sistema della formazione italiana nel mondo
1. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può essere riconosciuta la parità scolastica alle scuole italiane all'estero non statali che presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole paritarie nel territorio nazionale.
2. Alle scuole paritarie si applica l'articolo 4, commi 2, 3 e 4.
3. Ciascuna scuola paritaria individua un coordinatore dell'attività didattica, che si raccorda con il dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in mancanza, con il capo dell'ufficio consolare.
4. Le scuole paritarie provvedono alle spese di vitto ed alloggio del personale di cui all'articolo 24, comma 2, e alla sostituzione del personale di cui al capo III temporaneamente assente.
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