Decreto legislativo 13.04.2017, n. 64
Capo II - Requisiti e formazione del personale da destinare all'estero e valutazione del sistema della formazione italiana nel mondo
1. Le attività di formazione del personale da destinare all'estero sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1 2 .
2. Le scuole statali all'estero concorrono al sistema nazionale di formazione del personale della scuola, ospitando attività propedeutiche alla formazione in ingresso o in servizio.
Comma sostituito dall'art. 1, comma 975, lettera b), L. 30.12.2020, n. 178.
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