Decreto legislativo 13.04.2017, n. 64
Capo II - Requisiti e formazione del personale da destinare all'estero e valutazione del sistema della formazione italiana nel mondo
[ARTICOLO ABROGATO]
1. È istituito un sistema di valutazione delle attività svolte in applicazione del presente decreto legislativo, in particolare con riguardo a:
a) qualità dell'offerta formativa;
b) impatto degli interventi;
c) qualità dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero a norma del capo III;
d) performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici inviati all'estero a norma del capo III.
2. Il sistema di valutazione di cui al comma 1 verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte in applicazione del presente decreto legislativo, in coerenza con i principi e con le finalità della valutazione del sistema nazionale di istruzione e tenuto conto dei contesti locali.
3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dell'istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stabilisce modalità, criteri e strumenti del sistema di valutazione di cui al presente articolo e disciplina i processi di autovalutazione e di valutazione esterna, nonché le azioni di miglioramento e di rendicontazione sociale.
Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, D.L. 27.09.2021, n. 130,
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