Decreto legislativo 13.04.2017, n. 64
Capo III - Personale inviato all'estero
Sezione I - Stato giuridico
1. Nelle scuole statali all'estero gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono ripartiti fra i docenti già in servizio con abilitazione specifica od affine o con titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina, anche in considerazione del percorso formativo e dell'acquisizione di competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
2. I docenti temporaneamente assenti nelle scuole statali all'estero sono prioritariamente sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti già in servizio nel medesimo Paese. Il presente comma si applica, laddove possibile, alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle iniziative di cui all'articolo 10.
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