Decreto legislativo 13.04.2017, n. 64
Capo III - Personale inviato all'estero
Sezione I - Stato giuridico
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente e amministrativo e dirigenti scolastici in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero e per altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per la durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito internet istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale. 7
2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d'istruzione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito 8 il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, invia in missione o in viaggio di s
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