Decreto legislativo 13.04.2017, n. 64
Capo IV - Situazioni particolari
Sezione I - Personale locale nelle scuole statali all'estero
1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione, i contratti di lavoro di cui agli articoli 31 e 32 sono regolati dalla normativa locale, nonché dagli articoli 84 e da 154 a 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, ad eccezione dell'articolo 160 e, limitatamente al personale docente, dell'articolo 157.
2. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato non può superare i limiti temporali massimi previsti dalla normativa locale per la forma contrattuale prescelta o, se più restrittivi, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Per esigenze eccedenti detti limiti, le scuole statali all'estero stipulano contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
3. Le selezioni del personale di cui alla presente sezione si conformano a principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e mirano ad accertare la conoscenza della lingua italiana e il possesso delle competenze necessarie ai compiti da svolgere. Le modalità delle selezioni sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione. Ai componenti delle commissioni di selezione non sono corrisposti compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati.
4. È in ogni caso escluso il transito nei ruoli del personale di cui alla presente sezione.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.