Decreto legislativo 13.04.2017, n. 64
Capo IV - Situazioni particolari
Sezione II - Altre situazioni particolari
1. Al personale in servizio nelle scuole europee si applicano le disposizioni dei pertinenti accordi internazionali.
2. Con le modalità di cui all'articolo 18 comma 1, è stabilito il contingente del personale destinato alle scuole europee i cui oneri non sono a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione 12 , individua i candidati italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di scuola europea, previa pubblicazione di un bando che regola modalità e criteri di selezione. Al personale di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni delle scuole europee, gli articoli 14 e 19.
3. La durata del servizio nelle scuole europee è regolata dall'articolo 21, in quanto compatibile con le specifiche disposizioni delle scuole europee. Il personale già in servizio presso una scuola europea, in caso di nomina a direttore o a direttore aggiunto di una scuola europea, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di cinque anni. Al segretario generale e al vice segretario generale si applicano le specifiche disposizioni delle scuole europee.
4. Il periodo di servizio nelle scuole europee è computato come servizio all'estero agli effetti di cui all'articolo 21. La permanenza all'estero ai sensi del
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