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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 6 - Progetto individuale

1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. 11

2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata . 12

2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 13

11

Comma così modificato dall'art. 5, lettera a) dall'art. 5 del d.lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

12

Comma così modificato dall'art. 5, lettera b) dall'art. 5 del d.lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

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