Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, ultimo periodo, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantanove";
b) al comma 3, al primo periodo, le parole: "ha luogo dopo la" sono sostituite dalle seguenti: "può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della", il secondo periodo è soppresso e al terzo periodo, le parole: "capitale investito per le concessioni" sono sostituite dalle seguenti: "capitale investito. Per le concessioni";
c) al comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: "rapporto in caso di" sono inserite le seguenti: "mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di", le parole: "obbligazioni di progetto" sono sostituite dalle seguenti: "obbligazioni emesse dalle società di progetto" e le parole: "comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "entro lo stesso termine" sono inserite le seguenti: "rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
3) al terzo periodo, dopo le parole: "Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo" sono aggiunte le seguenti: "e del comma 3";
d) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.".
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