Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "La concessione cessa" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione può cessare, in particolare,";
b) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse";
c) al comma 4, lettera c), le parole: "del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione;" sono sostituite dalle seguenti: ", nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.";
d) al comma 5, dopo le parole: "al comma 4" sono aggiunte le seguenti: "e al comma 7";
e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.";
f) al comma 8, la parola: "indicano" è sostituita dalle seguenti: "possono indicare";
g) il comma 10 è sostituito dal seguente: "1
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