Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "dal presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Parte III del presente codice" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora si proceda all'affidamento in house ai sensi dell'articolo 5, le procedure di affidamento devono concludersi entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente codice.";
b) al comma 3, dopo le parole: "in conformità alle disposizioni", le parole: "del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "della Parte III del presente codice";
c) al comma 4, dopo le parole: "per l'affidamento della nuova concessione autostradale" sono inserite le seguenti: ", in conformità alle disposizioni della Parte III del presente codice";
d) al comma 6, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
e) al comma 8, le parole: "Per le concessioni autostradali" sono sostituite dalle seguenti: "Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato con canone di disponibilità, per le concessioni autostradali";
f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183.
8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attravers
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