Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.";
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "Tali variazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Se la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio è imputabile all'operatore, tali variazioni";
d) al comma 6, ultimo periodo, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantanove";
e) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.".
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