Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici";
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti";
c) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.";
d) al comma 8:
1) all'alinea, le parole: "sentita la Conferenza" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza";
2) alla lettera e), la parola: "individuandole" è sostituita dalla seguente: "individuate";
e) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.".
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