Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "trasferimento all'affidatario" sono inserite le seguenti: "o, qualora l'affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80,";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "previa presentazione di idonea polizza fideiussoria" sono sostituite dalle seguenti: "previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria" e al secondo periodo, le parole: "rilasciata con le modalità previste per il rilascio della cauzione provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3".
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