Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.".
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