Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (G.U. 05.05.2017, n. 103 - S.O.)
1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), le parole: ", con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1," sono soppresse;
b) al comma 17, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 18 è sostituito dal seguente: "18. Il contraente generale presta la garanzia di cui all'articolo 104.".
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