Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Il ricorso alla scelta di aggiudicare" sono sostituite dalle seguenti: "La scelta di aggiudicare" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale, qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di euro.";
b) al comma 4, le parole: "a) del tempo di esecuzione" e "b) del costo di utilizzazione e di manutenzione" sono soppresse e conseguentemente le lettere: "c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "b) e c)";
c) al comma 6, le parole: "e III" sono sostituite dalle seguenti: ", III e IV".
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