Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (G.U. 05.05.2017, n. 103 - S.O.)
1. All'articolo 200, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "vincolanti, ovvero gli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "vincolanti. Si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi".
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