Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "l'elenco degli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi";
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le Commissioni parlamentari competenti";
c) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: "interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica" sono sostituite dalle seguenti: " infrastrutture e insediamenti";
2) al secondo periodo, le parole: "e la sua funzionalità rispetto" sono sostituite dalle seguenti: "nonché la sua funzionalità anche rispetto";
d) al comma 7, le parole da: "anche le indicazioni" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalità di cui al comma 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 3, nelle more dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonché un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente.";
e) il comma 8 è abrogato;
f) al comma 10:
1) al primo periodo, le parole: "di ogni nuovo DPP" sono sostituite dalle seguenti: "dei DPP successivi al primo";
2) al secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti";
3) al terzo periodo, la parola: "evidenziato" è sostituita dalla seguente: "indicato";
4) al quarto periodo, le parole: "al comma 3" sono sostituit
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