Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.".
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.