Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "ai commi da 2 a 7" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi da 2 a 6";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.".
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