Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo la parola: "promuovendo" sono inserite le seguenti: "anche attività di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché";
2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8";
b) al comma 7, dopo le parole: "I commissari straordinari" sono inserite le seguenti: "agiscono in autonomia e con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e";
c) al comma 8, le parole: ", a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziate per tale finalità";
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.";
e) il comma 9 è abrogato;
f) il comma 12 è abrogato.
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