Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "di importo superiore ai 50 milioni di euro," sono inserite le seguenti: "prima dell'avvio delle procedure di cui alla parte seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";
b) al comma 5, primo periodo, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e al secondo periodo, le parole: "il progetto si intende assentito" sono sostituite dalle seguenti: "il parere si intende reso in senso favorevole".
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.