Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: "l'efficientamento energetico", sono sostituite dalle seguenti: "l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera" e, in fine, il segno: ";", è sostituito dal seguente: ".";
b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti.";
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.";
d) al comma 5:
1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternativ
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