Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "esecutiva di lavori," sono inserite le seguenti: "al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione";
b) al comma 7, primo periodo, le parole: "Gli affidatari di incarichi di progettazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara";
c) al comma 8, secondo periodo, le parole: "possono essere utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "sono utilizzati", le parole: ", ove motivatamente ritenuti adeguati" sono soppresse e le parole: "importo dell'affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "importo da porre a base di gara dell'affidamento";
d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: "8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.".
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