Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del medesimo codice";
b) al comma 7, le parole: "forniture, lavori e servizi e di concessioni" sono sostituite dalle seguenti: "forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e di concessioni", le parole: "articolo 167" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 35", le parole: "all'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "al medesimo articolo 35";
c) al comma 11, le parole: "nei settori speciali" sono soppresse;
d) al comma 12, le parole: "nei settori speciali" sono soppresse e alla lettera c), le parole: "il presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali";
e) dopo il comma 12, è inserito il seguente: "12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35.";
f) il comma 13 è abrogato.
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