Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: "nei lavori" sono inserite le seguenti: ", servizi e forniture";
b) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.".
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