Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: "nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento" sono sostituite dalle seguenti: "individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione";
2) al terzo periodo, le parole: "è nominato." sono sostituite dalle seguenti: "è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.";
b) al comma 5, al primo periodo, le parole: "con proprio atto" sono sostituite dalle seguenti: "con proprie linee guida", dopo le parole: "specifici del RUP," sono inserite le seguenti: "sui presupposti e sulle modalità di nomina," e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.";
c) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "direzione dell'esecuzione" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)";
d) al comma 12, dopo le parole: "direttore dei lavori" sono inserite le seguenti: "o del direttore dell'esecuzione".
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