Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:";
b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:";
c) al comma 18, al primo periodo, le parole: "Sul valore stimato dell'appalto" sono sostituite dalle seguenti: "Sul valore del contratto di appalto".
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