Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 30, comma 1, nonché del rispetto del principio di rotazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.";
b) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: ", adeguatamente motivato" sono sostituite dalle seguenti: "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
2) alla lettera b), dopo le parole: "ove esistenti," sono inserite le seguenti: "di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture";
3) alla lettera c), le parole: "la procedura negoziata di cui all'articolo 63" sono sostituite dalle seguenti: "procedura negoziata" e le parole: "dieci operatori" sono sostituite dalle seguenti: "quindici operatori";
4) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a),";
c) al comma 3, le parole: "di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara", sono sostituite dalle seguenti: "per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2";
d) al comma 4, dopo le parole: "inferiore alla soglia di cui all'articolo 35," sono inserite le seguenti: "comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9,";
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nel c
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