Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, alla lettera a), al numero 4), la parola: "triennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio" e, dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti:
"5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall'articolo 29, comma 3;".
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.";
c) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g)".
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