Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (G.U. 05.05.2017, n. 103 - S.O.)
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58.".
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.