Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara" sono sostituite dalle seguenti: "i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter";
b) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di" è inserita la seguente: "lavori," e dopo la parola: "specificate" sono inserite le seguenti: "le categorie di lavori o";
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.";
d) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione ";
e) al comma 17, dopo le parole: "fallimento del medesimo ovvero" sono inserite le seguenti: "in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero" e le parole: "può recedere dal contratto" sono sostituite dalle seguenti: "deve recedere dal contratto";
f) al comma 18, dopo le parole: "fallimento del medesimo ovvero" sono inserite le seguenti: "in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero";
g) al comma 19, primo periodo, dopo le parole: "imprese raggruppate" sono inserite le seguenti: ", anche qualora il raggruppamento si riduca ad un un
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