Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: "delle procedure" sono inserite le seguenti: "e oggetto del contratto";
b) al comma 1, al terzo periodo, le parole: "Gli appalti relativi ai lavori" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori" e, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.";
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.";
d) al comma 2, all'alinea, sono aggiunte le seguenti parole: ", e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d)";
e) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sos
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.