Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Commissione giudicatrice";
b) al comma 1 le parole: "individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" sono soppresse;
c) al comma 3:
1) al quarto periodo, dopo le parole: "affidamento di contratti", sono inserite le seguenti: "per i servizi e le forniture"; dopo le parole: "all'articolo 35", sono inserite le seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a un milione di euro"; dopo la parola: "nominare", è inserita la seguente: "alcuni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", escluso il Presidente";
2) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.";
d) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.";
e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati
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