Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al secondo periodo, le parole: "in un apposito atto" sono sostituite dalle seguenti: "con apposite linee guida";
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.".
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.