Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "linee guida dell'ANAC adottate" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC";
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "valore stimato dell'appalto," sono inserite le seguenti: "calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso,";
c) al comma 8, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.";
d) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della s
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