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Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (G.U. 05.05.2017, n. 103 - S.O.)

Art. 53 - Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "con le linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "con il decreto";

b) al comma 4:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che costituisce presupposto ai fini della qualificazione";

2) alla lettera b), al primo periodo, dopo le parole "il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83;" sono inserite le seguenti: "il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;";

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80 , comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata.";

d) al comma 7, lettera a), ultimo periodo, la parola: "2" è sostituita dalla seguente: "due" e le parole: "nel triennio antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti";

e) al comma 8, le parole: "organismi di certificazione" sono sostituite dalle seguenti: "organis

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