Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)";
2) alla lettera b), le parole: "superiore a 40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore a 40.000 euro";
b) al comma 4:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;";
2) alla lettera c), le parole: "di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35," sono sostituite dalle seguenti: "di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se";
c) al comma 6, alle lettere c) e d), è aggiunto, in fine, il seguente segno: ";";
d) al comma 8, la parola: "prevedendo" è sostituita dalle seguenti: "anche prevedendo";
e) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativa
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