Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: "anomalia determinata," il segno: "," è sostituito dal seguente: ";" e la parola: "procedendo" è sostituita dalle seguenti: "il RUP o la commissione giudicatrice procedono";
2) alla lettera a) le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento";
3) alla lettera b), le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore";
4) alla lettera c), le parole: "venti per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quindici per cento";
5) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento";
6) alla lettera e), le parole da: "coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.";
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.";
c) al comma 5, alla lettera c), le parole: "comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 10".
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.