Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola "Collaudo" sono aggiunte le seguenti: "e verifica di conformità";
b) al comma 1, le parole: "direttore dell'esecuzione del contratto" sono sostituite dalle seguenti: "direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture";
c) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: "delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali";
2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.";
d) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Il collaudo finale" sono inserite le seguenti: "o la verifica di conformità", dopo le parole: "dal
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