Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per il completamento dei lavori" sono inserite le seguenti: ", servizi o forniture";
b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: "previsione del pagamento" sono inserite le seguenti: "dell'indennizzo contrattualmente dovuto";
c) al comma 9, le parole: "Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati";
d) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "per gli appalti" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti".
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