Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "di sola esecuzione" sono soppresse;
b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente segno: ".";
c) al comma 7, le parole: "La garanzia per la risoluzione prevede" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie di cui al presente articolo prevedono";
d) comma 10, primo periodo, le parole: "senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti" sono soppresse.
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