Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (G.U. 05.05.2017, n. 103 - S.O.)
1. All'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.".
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