Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "Europea" è sostituita dalla seguente: "europea";
b) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione.".
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